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"Partendo
dal dato letterale, è opportuno, innanzi tutto, osservare
che la norma parla di "particolare e comprovata
specializzazione universitaria". Ebbene, non vi è nessun
espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad
altro specifico diploma accademico.
Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il
legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso,
da parte del destinatario dell'incarico, di conoscenze
specialistiche di livello equiparabile a quello che si
otterrebbe con un percorso formativo di tipo
universitario".
da "Il Sole 24 Ore" del 16 maggio 2008
Gianni Trovati
Quando impone ai consulenti degli enti pubblici la
«specializzazione universitaria», la Finanziaria 2008
(legge 244/07, articolo 3, comma 76) non offre «nessun
preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro
specifico diploma accademico». Insomma la laurea, in
sé, non è necessaria, anche se il destinatario
dell'incarico deve vantare «conoscenze specialistiche
equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso
formativo di tipo universitario». La norma introdotta
dalla manovra di bilancio, poi, non interferisce sulle
discipline di settore, e in pratica non chiude la porta ai
professionisti iscritti ad Albi o elenchi che prevedono
requisiti diversi dalla laurea per l'esercizio
dell'attività. Per loro l'iscrizione, dopo tirocinio ed
esame finale, soddisfa nei fatti le richieste della
Finanziaria 2008.
L'apertura sostanziale al conferimento di incarichi da
parte della Pa (centrale e locale) anche a chi non ha una
laurea specialistica arriva dalla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti per la Lombardia, che nel
parere 28/2008 appena depositato riprende alcune
indicazioni della Funzione pubblica (circolare 2/2008)
spingendosi decisamente oltre. Del resto il ministero
aveva già fatto trapelare (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8
aprile) l'intenzione di aprire formalmente anche ai
professionisti senza laurea.
Diverso è invece il discorso sull'interpretazione
generale dell'articolo 3, comma 76 della Finanziaria 2008,
che secondo la magistratura contabile non impone la laurea
ma il possesso di una preparazione equivalente.
Attenzione, però, perché la Corte conti non punta -
ovviamente - a una disciplina «allegra» degli incarichi:
il comma, ricorda il parere, nasce per restringere il
ricorso a incarichi alle «alte professionalità» e pone un
argine più robusto che in passato, anche per evitare che
la stretta sui contratti flessibili, operata dalla stessa
Finanziaria, sia aggirata con un'accelerata delle
consulenze.
Non solo. Secondo la Corte il fatto che la
«specializzazione universitaria» chiesta dal comma 76 sia
«comprovata» impegna gli enti ad accertare in concreto le
conoscenze del candidato all'incarico; e
all'accertamento non basta una lettura del curriculum,
perché «il mero possesso formale dei titoli non sempre è
sufficiente» a provare il possesso dei requisiti, che si
ottengono anche con esperienze di lavoro già maturate «nel
settore specifico oggetto dell'incarico». La Corte,
insomma, non dimentica l'esigenza di frenare questa spesa
e motiva anzi la sua lettura con il bisogno di frenare
altre pratiche elusive: imporre la laurea, scrivono i
magistrati, si tradurrebbe in un ricorso troppo ampio
all'appalto di servizi, con l'esito paradossale di
aumentare la spesa.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
Stralcio dal parere 28/2008
Partendo dal dato letterale, è opportuno, innanzi tutto,
osservare che la norma parla di "particolare e comprovata
specializzazione universitaria". Ebbene, non vi è nessun
espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad
altro specifico diploma accademico.
Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il
legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso,
da parte del destinatario dell'incarico, di conoscenze
specialistiche di livello equiparabile a quello che si
otterrebbe con un percorso formativo di tipo
universitario.
Deve trattarsi, inoltre, di conoscenze specifiche inerenti
al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico,
come si desume dal riferimento legislativo alla
"particolare" specializzazione richiesta.
Infine, l'aggettivo "comprovata" induce a ritenere che la
specializzazione richiesta debba essere oggetto di
accertamento in concreto, da compiersi di volta in volta
in sede di conferimento dell'incarico, sulla base anche
delle indicazioni
La possibile interferenza dell'art. 3, comma 76 della
Legge finanziaria per il 2008 con le presistenti
discipline di settore
Una volta chiarita l'interpretazione più conforme alla
ratio dell'art. 3 co. 76 della Legge finanziaria per il
2008, è possibile prendere in esame la questione,
sottoposta all'attenzione di questa Sezione, della
possibile interferenza di tale normativa con determinate
preesistenti discipline di settore che prevedono titoli e
requisiti diversi per l'esercizio di attività
professionale.
E' il caso delle professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali la legge richiede l'iscrizione in appositi
albi od elenchi, conformemente a quanto prevede l'art.
2229 del codice civile. Com'è noto, tale iscrizione è
subordinata ad un accertamento delle competenze
professionali effettuato tramite il possesso di un
determinato titolo di studio, il tirocinio ed un esame
finale.
Un problema di armonizzazione con la disciplina introdotta
dal comma 76 della Legge finanziaria per il 2008 si può
porre nel caso in cui la preesistente disciplina normativa
di settore non richieda la laurea come titolo di studio
per l'abilitazione all'esercizio della professione (ad es.
nell'ipotesi del geometra, del perito industriale, del
ragioniere o del consulente del lavoro).
Tale disciplina generale, tuttavia, non esclude la vigenza
di normative "speciali", che regolano, con criteri
particolari, determinati settori, attività, funzioni
contrassegnati da esigenze particolari da soddisfare.
E' il caso, ad esempio, dell'art. 90 del D.lgs. 12 aprile
2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), che detta
requisiti e presupposti dell'affidamento a soggetti
esterni dell'incarico di redazione di progetti nel settore
dei lavori pubblici (cfr. sul punto Corte dei conti, Sez.
Piemonte, parere n. 3 del 21 febbraio 2008).
Il rapporto tra disciplina generale e lex specialis va,
pertanto, risolto, in base alle regole di teoria generale
del diritto, nel senso che il diritto speciale, essendo
sostanzialmente un adattamento ad un ramo che ha speciali
esigenze, continua a disciplinare il settore che gli è
proprio, naturalmente nei limiti in cui sia salvaguardata
l'armonia del sistema generale.
Sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento
al quesito posto, si ritiene che possa legittimamente
essere oggetto di incarico esterno anche un'attività che
può essere svolta da un professionista regolarmente
iscritto ad un albo per il quale la legge non ritiene
necessario il titolo della laurea.
Ovviamente l'armonia del sistema giuridico complessivo
deve essere salvaguardata alla luce di quella che è la
ratio, sopra delineata, della disciplina generale in
materia di incarichi.
Infatti, come si è visto, l'obiettivo perseguito dal
legislatore è il contenimento della spesa pubblica
imponendo un uso più razionale dello strumento degli
incarichi esterni, anche attraverso requisiti più
stringenti di professionalità dei destinatari degli
incarichi.
Ebbene, come messo in luce in sede d'interpretazione
logico-sistematica dell'art. 3 comma 76 della Legge
finanziaria per il 2008, la professionalità del
destinatario dell'incarico non necessariamente è legata al
possesso di un diploma di laurea.
Al contrario, si ritiene che la "specializzazione"
richiesta dalla norma di legge possa risultare
"comprovata" anche nel caso in cui l'esercizio di una
determinata attività sia subordinato dalla legge
all'iscrizione ad un albo e all'assoggettamento ad un
Ordine professionale per il quale non sia richiesto il
possesso del titolo di laurea.
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