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Monta il dibattito e lo scontro sugli Uffici Stampa
pubblici.
La Finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 7 (comma
6) del Dlgs 165/2001 (già dlgs 29/1993) nel senso che
le pubbliche amministrazioni possano chiamare come
collaboratori soltanto i giornalisti muniti di laurea
specialistica o quadriennale.
Il ministro della Funzione pubblica, con la circolare
2/2008, sembra aver dato spazio, come ha scritto
prontamente la Fnsi in una nota, a una lettura
diversa, che confermerebbe la situazione precedente:
capi degli uffici Stampa pubblici con laurea,
redattori anche sprovvisti di laurea.
Su questo delicato argomento, che riguarda il destino
di decine di giornalisti, il presidente della sezione
controllo della Corte dei Conti di Milano, dott.
Nicola Mastropasqua, ha annunciato che nei prossimi
giorni renderà pubbliche le "linee guida
interpretative" della nuova normativa.
Nel varco aperto dal ministro Nicolais e dal
presidente Mastropasqua, si è inserito Giovanni Negri,
presidente dell'Associazione lombarda dei Giornalisti
con una lettera al dott. Mastropasqua. Negri in
sostanza chiede che gli equilibri attuali non siano
sconvolti da letture troppo rigide della nuova
normativa e che non venga toccato il regolamento (Dpr
422/2001) dell'articolo 9 della legge 150/2000.
Questo il testo della lettera di Negri al presidente
Mastropasqua (lettera che ha come oggetto il tema
degli Uffici stampa pubblici e l'applicazione
dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 in
relazione all'articolo 9 della legge 150/2000):
"Illustre presidente, inizio ricordando innanzitutto a
me stesso, quale presidente del sindacato regionale
dei giornalisti, che due colleghi professionisti non
hanno ottenuto il rinnovo del contratto di
collaborazione da altrettante amministrazioni comunali
comasche in virtù di una interpretazione rigida
dell'articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 165/2001 (già
dlgs n. 29/1993) così come modificato dalla legge 24
dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008): "Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche - dice il comma
6 - possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria".
Ha scritto il ministro della Funzione Pubblica nella
circolare 2/2008: "Si ritiene, inoltre, opportuno
richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
specifiche tra cui l'articolo 9 della legge 150/2000,
relativo ai specifici requisiti previsti per gli
addetti stampa".
L'articolo 9 della legge 150/200 afferma che gli
uffici stampa sono costituiti da personale iscritto
all'albo nazionale dei giornalisti anche "estraneo
alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5,
utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
(oggi dlgs 165/2001)". Il regolamento è il dpr n.
422/2001, il quale prevede giornalisti laureati come
responsabili degli Uffici stampa pubblici e
giornalisti anche non laureati quali redattori degli
stessi Uffici stampa.
Lei ha annunciato (Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2008)
la stesura di "linee guida" sulla disciplina
dell'articolo 7 (comma 6) del dlgs 165/2001 così come
riscritto dalla Finanziaria per il 2008. Mi auguro che
la Corte da Lei presieduta riesca ad individuare le
collaborazioni giornalistiche per la cui esecuzione
non è necessario avere conseguito una laurea (Nicola
Tommasi in "Il Sole 24 Ore" del 10 marzo 2008).
La Corte dei Conti in sede di controllo (delibera
6/2005) ritiene "che non rientrino tra le consulenze
le prestazioni professionali consistenti nella resa di
servizi. Sarebbe paradossale che per evitare incarichi
di lavoro autonomo - si legge nel "Sole 24 Ore" -
l'ente pubblico sia costretto ad affidare a persone
giuridiche, con costi più elevati, lo stesso servizio
che può essere svolto da una persona fisica".
La ringrazio per l'attenzione e La saluto
cordialmente, Giovanni Negri".
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