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Uffici Stampa nella P.A. e assunzioni: strada in salita dopo la Finanziaria

09.03.08
 

Franco Abruzzo

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UFFICI STAMPA NELLA P.A.: cittadinanza piena per i giornalisti, ma per le assunzioni strada in salita dopo la Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Giornalisti ma anche "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Le amministrazioni pubbliche “possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”. 

Le odierne lauree specialistiche sono parificate a quelle quadriennali (art. 13, comma 7, del dm 270/2004). Per accedere agli uffici stampa pubblici è, pertanto, insufficiente la laurea triennale. I laureati triennali non sono “esperti di particolare e comprovata specializzazione 

di Franco Abruzzo

(estratto):

Gli Uffici stampa  tra giornalisti  assunti a tempo determinato o come cococo. Regioni, Province, Comuni ed enti collegati (ad esempio, le Asl o gli ex-Iacp) si sono dotati negli ultimi anni di Uffici stampa per facilitare il rapporto tra le istituzioni territoriali e i cittadini oppure per curare pubblicazioni edite da queste istituzioni territoriali e dirette sempre ai cittadini.  In tali strutture di comunicazione hanno trovato collocazione giornalisti professionisti (e pochi pubblicisti) regolarmente iscritti negli elenchi dell’Albo tenuto dagli Ordini regionali. Ai giornalisti “dipendenti” si applica esclusivamente il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) reso efficace erga omnes  dal Dpr n. 153/1961. Gli stessi  devono essere obbligatoriamente assicurati con l’Inpgi  ex articolo 76 della legge n. 388/2000.  La tesi dell'Inpgi, che rivendica la contribuzione dei giornalisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ha prevalso rispetto alla pretesa contraria dell'Inpdap, che si attribuiva il titolo alla stessa contribuzione per la natura del rapporto di pubblico impiego. II ministero del Lavoro, con la nota 24 settembre 2003 n. 9PP/80907/AG-V-180, ha, infatti, interpretato in tal senso la disposizione inserita nell'articolo 76 della legge 388/2000. La  nota ministeriale afferma il principio che nel regime previdenziale Inpgi assume rilievo, ai fini dell'iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l'applicazione del Ccnl giornalistico come precedentemente previsto dal Dlgs 503/1992 (articolo 17, punto 3). Ne consegue che, dal 1° gennaio 2001, devono essere iscritti all’Inpgi, a prescindere dal Ccnl applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti; b) svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche.

Il ruolo e i compiti dell’addetto stampa delle Usl, ad esempio, sono stati fissati al punto 4 del Decreto ministeriale (del Ministro della sanità, ndr) 10 febbraio 1984 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1984 n. 45). Questo Decreto precisa che l’inquadramento (dell’addetto stampa o dell’addetto stampa coordinatore, ndr) nel relativo profilo professionale è subordinato all’iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Giornalisti. La Corte dei Conti della regione Sardegna, d’altra parte, ha riconosciuto che <l’istituzione dell’ufficio stampa da parte di una provincia non è soggetta ad approvazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale e deve ritenersi legittima ed utile, rappresentando una funzione strumentale di tipo organizzativo orizzontale finalizzata a migliorare il  livello di comunicazione tra i cittadini ed enti a vasta competenza territoriale> ( 8 giugno 1994 n. 262).

I giornalisti guadagnano il diritto di cittadinanza, in maniera ufficiale, negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni. Si presenta, però, problematica l’applicazione dell’articolo 9 della legge n. 150/2000. La legge non parla di concorsi - via costituzionalmente obbligatoria per l’accesso nell’apparato statale - per l’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, ma specifica che "negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti". Il comma 5, infine, aggiunge: "Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

L’articolo 9 (comma 1) ammette, come riferito,  da una parte che "le amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa" per poi, dall’altra parte, affermare (comma 5) che i mezzi di finanziamento sono sostanzialmente inesistenti. L’istituzione degli uffici stampa diventa così una scelta discrezionale delle pubbliche amministrazioni.

La chiave di lettura del provvedimento legislativo e in particolare dell’articolo 9 è il decreto legislativo 29/1993 (oggi, come già riferito, inglobato nel Dlgs 165/2001). La dotazione di personale degli uffici stampa, dice l’articolo 9 (comma 2) della legge 150/2000, è costituita anche "da personale estraneo alla pubblica amministrazione utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 29/1993 (oggi 165/2001) nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità". Dalla lettura incrociata dei commi 2 e 5 si ricavano questi principi:

·      "gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti";

·      il reclutamento dei giornalisti ("personale estraneo alla pubblica amministrazione") avverrà secondo l’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 29/1993 (oggi 165/2001) “con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, in mancanza di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato;

·      le pubbliche amministrazioni daranno la priorità ai propri dipendenti in servizio e in possesso dei titoli  “individuati dal regolamento” (iscrizione all’Albo dei giornalisti  e laurea).

Secondo l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1963 (oggi 165/2001) così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008), “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.  Puntualizza il comma 6-bis: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.  

Tradotto in parole povere, il comma 6 dell’articolo 7 significa che le pubbliche amministrazioni faranno ricorso a giornalisti "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”  soltanto quando "non sia possibile reperire idonee professionalità all'interno dell'amministrazione" (Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 78 del 09-06-1995).

L’articolo 5 del Dpr 422/2001 (Regolamento della legge 150/2000) precisa al riguardo che “il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3”. I  requisiti sono l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti e la laurea.

L’articolo 3 del Dpr 422/2001 chiarisce i dubbi e aiuta a capire le figure di giornalisti, che troveranno una collocazione negli uffici stampa delle  amministrazioni pubbliche. Dice l’articolo 3: “1.      L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni (il riferimento è al Ministero degli Esteri, che, per legge, destina diplomatici al suo Ufficio  stampa, ndr).

2.         Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni (Ufficio stampa del Ministero degli  Esteri, come già riferito, ndr)..

3.         Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4.         Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi”.

Il regolamento-dpr 422/2001, coordinato con il nuovo articolo 7 del dlgs 165/2001, ha pertanto chiarito:

·      che degli uffici stampa potranno far parte soltanto  giornalisti professionisti e pubblicisti;

·      che i giornalisti responsabili degli Uffici stampa dovranno  possedere un diploma di laurea, mentre per i redattori non è più sufficiente il requisito minimo dell’iscrizione nell’Albo dei  Giornalisti, in quanto gli  “incarichi individuali” verranno conferiti, comunque, “ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”;

·      che le Regioni (ordinarie e  a statuto speciale) e il Ministero degli Esteri  non hanno alcun obbligo di applicare la  legge 150/2000;

·      che le lauree previste sono quelle in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e in materie assimilate (sociologia ad indirizzo comunicazione, scienze politiche o giurisprudenza), mentre i laureati in discipline diverse dovranno aver conseguito il titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o  altri titoli post universitari rilasciati in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e in materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero dovranno aver conseguito master in comunicazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre Scuole pubbliche nonché presso strutture private  abilitate alle attività di formazione e con specifica esperienza e specializzazione nel settore;

 

Il regolamento, che non prevede alcun particolare tipo di inquadramento contrattuale per i giornalisti, rinvia indirettamente alla legge 150, che sull’argomento  cita l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1993 (oggi 165/2001). L’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1993 (oggi 165/2001) prevede, come  già riferito, nella nuova stesura che “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Su questa linea si muove la sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 573 dell’11 aprile 1995 (parte in causa il Comune di Fano): ”Ai fini dell’inquadramento quale giornalista nell’ottava qualifica, è necessario  essere giornalista professionista e, dunque, possedere il diploma di laurea e la prescritta abilitazione professionale”.

Il comma 7 dell’articolo 13 del dm 270/2004 afferma: “A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”. In sostanza le odierne lauree specialistiche sono parificate a quelle quadriennali. Per accedere agli uffici stampa pubblici è, pertanto,  insufficiente la laurea triennale. I laureati triennali non sono  esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”

   

fonte:

Franco Abruzzo
docente universitario a contratto di "Diritto dell'Informazione"


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