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UFFICI STAMPA NELLA
P.A.: cittadinanza piena per i giornalisti, ma per le assunzioni strada in salita
dopo la Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Giornalisti ma anche "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
Le amministrazioni pubbliche “possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa”.
Le odierne lauree specialistiche sono parificate a quelle quadriennali (art. 13, comma 7, del dm 270/2004). Per accedere agli uffici stampa pubblici è, pertanto, insufficiente la laurea triennale. I laureati triennali non sono “esperti di particolare e comprovata specializzazione
di Franco Abruzzo
(estratto):
Gli Uffici stampa
tra giornalisti
assunti a tempo determinato o come cococo.
Regioni, Province, Comuni ed enti collegati (ad esempio,
le Asl o gli ex-Iacp) si sono dotati negli ultimi anni di
Uffici stampa per facilitare il rapporto tra le
istituzioni territoriali e i cittadini oppure per curare
pubblicazioni edite da queste istituzioni territoriali e
dirette sempre ai cittadini.
In tali strutture di comunicazione hanno trovato
collocazione giornalisti professionisti (e pochi
pubblicisti) regolarmente iscritti negli elenchi
dell’Albo tenuto dagli Ordini regionali. Ai giornalisti
“dipendenti” si applica esclusivamente il Contratto
nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) reso efficace erga
omnes dal
Dpr n. 153/1961. Gli stessi
devono essere obbligatoriamente assicurati con l’Inpgi
ex articolo 76 della legge n. 388/2000.
La tesi dell'Inpgi, che
rivendica la contribuzione dei giornalisti dipendenti
dalle pubbliche amministrazioni, ha prevalso rispetto alla
pretesa contraria dell'Inpdap, che si attribuiva il titolo
alla stessa contribuzione per la natura del rapporto di
pubblico impiego. II ministero del Lavoro, con la nota 24
settembre 2003 n. 9PP/80907/AG-V-180, ha, infatti,
interpretato in tal senso la disposizione inserita
nell'articolo 76 della legge 388/2000. La
nota ministeriale afferma il principio che nel
regime previdenziale Inpgi assume rilievo, ai fini
dell'iscrizione, soltanto la natura giornalistica del
rapporto di lavoro subordinato e non anche l'applicazione
del Ccnl giornalistico come precedentemente previsto dal
Dlgs 503/1992 (articolo 17, punto 3). Ne consegue che, dal
1° gennaio 2001, devono essere iscritti all’Inpgi, a
prescindere dal Ccnl applicato, i giornalisti per i quali
concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'albo
dei giornalisti: registro praticanti, elenco
professionisti ed elenco pubblicisti; b) svolgimento di
attività lavorativa subordinata di natura giornalistica
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche.
Il ruolo e i compiti dell’addetto
stampa delle Usl, ad esempio, sono stati fissati al punto
4 del Decreto ministeriale (del Ministro della sanità,
ndr) 10 febbraio 1984 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1984 n. 45). Questo Decreto precisa
che l’inquadramento (dell’addetto stampa o
dell’addetto stampa coordinatore, ndr) nel relativo
profilo professionale è subordinato all’iscrizione
nell’Albo dell’Ordine dei Giornalisti. La Corte dei
Conti della regione Sardegna, d’altra parte, ha
riconosciuto che <l’istituzione dell’ufficio
stampa da parte di una provincia non è soggetta ad
approvazione da parte della Commissione centrale per la
finanza locale e deve ritenersi legittima ed utile,
rappresentando una funzione strumentale di tipo
organizzativo orizzontale finalizzata a migliorare il
livello di comunicazione tra i cittadini ed enti a
vasta competenza territoriale> ( 8 giugno 1994 n.
262).
I
giornalisti guadagnano il diritto di cittadinanza, in
maniera ufficiale, negli uffici stampa delle pubbliche
amministrazioni. Si presenta, però, problematica
l’applicazione dell’articolo 9 della legge n.
150/2000. La legge non parla di concorsi - via
costituzionalmente obbligatoria per l’accesso
nell’apparato statale - per l’assegnazione dei posti
eventualmente disponibili, ma specifica che "negli
uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva nell’ambito di una speciale area di
contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti".
Il comma 5, infine, aggiunge: "Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
L’articolo 9 (comma 1) ammette,
come riferito, da
una parte che "le amministrazioni pubbliche
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio
stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata
ai mezzi di informazione di massa" per poi,
dall’altra parte, affermare (comma 5) che i mezzi di
finanziamento sono sostanzialmente inesistenti.
L’istituzione degli uffici stampa diventa così una
scelta discrezionale delle pubbliche amministrazioni.
La chiave di lettura del
provvedimento legislativo e in particolare dell’articolo
9 è il decreto legislativo 29/1993 (oggi, come già
riferito, inglobato nel Dlgs 165/2001). La
dotazione di personale degli uffici stampa, dice
l’articolo 9 (comma 2) della legge 150/2000, è
costituita anche "da personale estraneo alla
pubblica amministrazione utilizzato con le modalità di
cui all’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 29/1993 (oggi
165/2001) nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci
di ciascuna amministrazione per le medesime finalità".
Dalla lettura incrociata dei commi 2 e 5 si ricavano
questi principi:
·
"gli uffici stampa sono costituiti da
personale iscritto all’Albo nazionale dei
giornalisti";
·
il reclutamento dei giornalisti ("personale
estraneo alla pubblica amministrazione") avverrà
secondo l’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 29/1993 (oggi
165/2001) “con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa”, in
mancanza di concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato;
·
le pubbliche amministrazioni daranno la
priorità ai propri dipendenti in servizio e in possesso
dei titoli “individuati
dal regolamento” (iscrizione all’Albo dei giornalisti
e laurea).
Secondo
l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1963 (oggi
165/2001) così come modificato dalla legge 24 dicembre
2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008), “per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione”. Puntualizza
il comma 6-bis: “Le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione”.
Tradotto in parole povere, il comma
6 dell’articolo 7 significa che le pubbliche
amministrazioni faranno ricorso a giornalisti "esperti
di particolare e comprovata specializzazione
universitaria” soltanto
quando "non sia possibile reperire idonee
professionalità all'interno dell'amministrazione"
(Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 78 del 09-06-1995).
L’articolo 5 del Dpr 422/2001
(Regolamento della legge 150/2000) precisa al riguardo che
“il conferimento dell'incarico di responsabile
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di
strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al
possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e
3”. I requisiti
sono l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti e la
laurea.
L’articolo 3 del Dpr 422/2001
chiarisce i dubbi e aiuta a capire le figure di
giornalisti, che troveranno una collocazione negli uffici
stampa delle amministrazioni
pubbliche. Dice l’articolo 3: “1.
L'esercizio delle attività di informazione
nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9
della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al
possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti
ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al
possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei
professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei
giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo
ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni
(il riferimento è al Ministero degli Esteri, che, per
legge, destina diplomatici al suo Ufficio
stampa, ndr).
2. Il requisito
dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è
altresì richiesto per il personale che, se
l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo
ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni
istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti
con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione
del personale di cui all’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e
successive modificazioni (Ufficio stampa del Ministero
degli Esteri,
come già riferito, ndr)..
3. Nessun requisito
professionale specifico è richiesto per il personale
addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni
che hanno istituito un ufficio stampa provvedono,
nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal
proprio ordinamento, ad adottare gli atti di
organizzazione dell'ufficio in conformità alle
disposizioni di cui ai precedenti commi”.
Il regolamento-dpr 422/2001,
coordinato con il nuovo articolo 7 del dlgs 165/2001, ha
pertanto chiarito:
·
che degli uffici stampa potranno far parte
soltanto giornalisti
professionisti e pubblicisti;
·
che i giornalisti responsabili degli Uffici
stampa dovranno possedere
un diploma di laurea, mentre per i redattori non è più
sufficiente il requisito minimo dell’iscrizione
nell’Albo dei Giornalisti,
in quanto gli “incarichi
individuali” verranno conferiti, comunque, “ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria”;
·
che le Regioni (ordinarie e
a statuto speciale) e il Ministero degli Esteri
non hanno alcun obbligo di applicare la
legge 150/2000;
·
che le lauree previste sono quelle in
scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e in
materie assimilate (sociologia ad indirizzo comunicazione,
scienze politiche o giurisprudenza), mentre i laureati in
discipline diverse dovranno aver conseguito il titolo di
specializzazione o di perfezionamento post laurea o
altri titoli post universitari rilasciati in
scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e in
materie assimilate da università ed istituti universitari
pubblici e privati, ovvero dovranno aver conseguito master
in comunicazione presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione se di durata almeno equivalente, presso il
Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale e altre Scuole pubbliche nonché presso strutture
private abilitate
alle attività di formazione e con specifica esperienza e
specializzazione nel settore;
Il
regolamento, che non prevede alcun particolare tipo di
inquadramento contrattuale per i giornalisti, rinvia
indirettamente alla legge 150, che sull’argomento
cita l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1993
(oggi 165/2001). L’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n.
29/1993 (oggi 165/2001) prevede, come
già riferito, nella nuova stesura che “le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione
universitaria”. Su questa linea si muove la
sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 573
dell’11 aprile 1995 (parte in causa il Comune di Fano): ”Ai
fini dell’inquadramento quale giornalista nell’ottava
qualifica, è necessario
essere giornalista professionista e, dunque,
possedere il diploma di laurea e la prescritta
abilitazione professionale”.
Il
comma 7 dell’articolo 13 del dm 270/2004 afferma: “A
coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti
didattici, la laurea, la laurea magistrale o specialistica
e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le
qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e
dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale
compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la
laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”. In
sostanza le odierne lauree specialistiche sono parificate
a quelle quadriennali. Per accedere agli uffici stampa
pubblici è, pertanto, insufficiente
la laurea triennale. I laureati triennali non sono
“esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria”
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