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Pubblichiamo
l'articolo a cura di Domenico Pennone pubblicato su
"Guida agli Enti Locali" giugno 2008 de
"Il Sole 24 ore" in cui il Segretario
generale aggiunto della FNSI e Responsabile del
Dipartimento uffici Stampa, Giovanni Rossi, fa il
punto sulle trattative per regolare con il Ccnl dei
giornalisti il lavoro degli addetti stampa nella Pubblica
amministrazione.
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Parlare all’esterno degli obiettivi,
dei programmi, dei risultati e delle criticità che
caratterizzano le Autonomie locali: questa la mission
degli uffici stampa, chiamati a garantire trasparenza e
flessibilità nei rapporti con i media. Tra molte pressioni
dei vertici
Da oltre 50 anni l’ufficio stampa è la struttura che nella
Pubblica amministrazione, come nel mondo privato, si
occupa dell’informazione da destinare all’esterno
dell’organizzazione. Questo tipo di uffici ha origine
molto prima della stessa riforma della Pubblica
amministrazione del 1990. Prima ancora che nel nostro
Paese termini quali “trasparenza”, “diritto di accesso
agli atti” e “relazioni con il pubblico” diventassero
oggetto di norme, nei ministeri, ma anche in grandi
Comuni, Regioni e Province già esistevano uffici e
personale cui era affidato il delicato compito di
“dialogare” con i mezzi d’informazione. A queste strutture
era in genere attribuita la funzione di selezionare e
veicolare, spesso anche di “filtrare” le notizie. Questi
uffici, questi operatori, allora come oggi hanno il
compito di garantire che quanto avviene nel complesso
mondo nella Pubblica amministrazione sia, per quanto
possibile, correttamente riportato sui giornali, nelle
radio, nelle tv.
Uffici e personale sottoposto quasi sempre a una doppia
pressione. Da un lato l’apparato politico e spesso anche
burocratico che chiede, che impone, visibilità e presenza
costante sui media. Dall’altro
i giornalisti, che pretendono, esigono, informazioni già
pronte e sempre notiziabili. Giornalisti che si lamentano
del bombardamento costante cui sono sottoposti dagli
uffici stampa ma che da questi si aspettano sempre un
supporto efficiente. Insomma, sembrerebbe una missione
nobile, un lavoro difficile, una professionalità non
facilmente acquisibile, eppure, ci sono voluti decenni
perché una legge dello Stato ne riconoscesse la funzione e
provasse a mettere ordine nei ruoli, funzioni e profili
professionali di questi uffici e dei suoi operatori.
Una legge, la 150 del 2000, che avrebbe dovuto regolare
tutto quello che riguardava la comunicazione e
l’informazione istituzionale. Una legge che, alla prova
dei fatti, si è dimostrata, in questi anni, di difficile
applicazione soprattutto sull’annosa questione delle
modalità di inquadramento e contrattualizzazione dei
giornalisti che lavorano nella Pa.
Una legge che però, nonostante i limiti, ha posto dei
punti fermi sul tema dell’informazione istituzionale. In
primo luogo ha sancito un importante principio: “Gli
uffici stampa sono costituiti da personale iscritto
all’Albo nazionale dei giornalisti”.
Giornalisti che dialogano con altri giornalisti e che
insieme sono sottoposti a obblighi di legge e regole
deontologiche. Leggi e regole che riguardano innanzitutto
il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione
corretta e libera. Per garantire, recita ancora la legge,
“il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività
delle comunicazioni da fornire nelle materie d’interesse
dell’amministrazione”.
OBBLIGO DI DIALOGO
Ed è la stessa legge 150/2000 a sancire un altro
fondamentale principio: le attività d’informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,
anche attraverso la strumentazione graficoeditoriale, le
strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti
civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i
sistemi telematici multimediali.
Ecco che allora, finalmente, viene chiarito che la
Pubblica amministrazione non ha solo il diritto, ma anche
l’obbligo, di utilizzare ogni canale informativo
disponibile per dialogare con i cittadini.
E spetta ai giornalisti degli uffici stampa, insieme alle
altre strutture deputate alla comunicazione, garantire che
l’informazione che arriva dalla Pubblica amministrazione
al cittadino sia corretta ma anche puntuale e di qualità.
Le attività di comunicazione e informazione vanno
“attuate”, afferma la legge 150, “con ogni mezzo”.
Anche, quindi, utilizzando vere e proprie attività
editoriali. Viene chiarito in questo modo che la Pubblica
amministrazione può essere di fatto editore, sempre nei
limiti previsti dalla legge sull’editoria.
La legge 150 infine, indica i sistemi telematici e le reti
come veicolo principale per trasferire le informazioni non
definendo però in maniera chiara a quale professionalità
spetti la responsabilità di gestire questo flusso. Da
un’analisi dei principali portali della Pubblica
amministrazione si rileva facilmente, però, che parte
preponderante delle pagine pubblicate sono ormai insiemi
di news cui in genere sono associati documenti
amministrativi.
PRIVACY E WEB
I siti quindi non pubblicano più semplici atti, ma
soprattutto informazioni che dovrebbero essere frutto di
un attento un lavoro redazionale. Gli spazi web della Pa
sono sempre di più dei veri magazine on line. Si sta
assistendo in sostanza a una diffusione via internet di
giornali istituzionali che offrono anche la possibilità di
accedere al documento originale cui si fa riferimento.
Tematiche tipiche del giornalismo si presentano così
costantemente in quelle che già molti definiscono come le
redazioni Web della Pa.
Si pensi al problema della tutela della privacy quando
vengono pubblicati elenchi che contengono anche dati
sensibili, o alla necessità di rispettare un codice
deontologico quando si annunciano iniziative che spesso
possono facilmente trasformare l’informazione pubblica in
strumento di propaganda.
Quando un sito web raggiunge migliaia di accessi al
giorno, fornendo un’informazione costante e aggiornata,
diventando spesso fonte primaria anche per gli operatori
della stampa, della radio e della tv al pari di vere e
proprie agenzie, si pone ineludibilmente il problema della
professionalità di chi ci lavora.
Il nostro ordinamento, infatti, sancisce il principio
della libertà di espressione per tutti e in tutte le
forme, anche dunque per chi amministra la cosa pubblica
ma, al contempo, lo stesso ordinamento definisce regole
precise da rispettare per chi decide di dedicarsi
all’attività editoriale.
Il web, anche quello della Pubblica amministrazione,
quando diventa strumento informativo di massa, deve dunque
rispettare regole e principi. Ragione per cui, oltre alla
registrazione dei siti web come testate giornalistiche,
diventa sempre più necessario chiarire che, quando il sito
diventa un vero strumento editoriale, il compito di
dirigere e gestire le informazioni non può non essere
affidato a chi possiede competenze specifiche e che ha
l’obbligo di rispondere a precisi canoni professionali e
deontologici. Tutto questo porta sempre di più alla
necessità di avere uffici stampa composti da
professionisti seri e preparati. Uffici dalle molteplici
competenze dotati, per quanto possibile, anche di
un’adeguata strumentazione tecnico-operativa.
Giornalisti che però ancora oggi, in molti casi e
nonostante il delicato compito da svolgere, vedono
mortificato il loro ruolo, anche a causa di un’annosa
trattativa contrattuale bloccata da quasi un decennio. A
tale proposito, occorre precisare che in molti considerano
il problema del riconoscimento della professione
giornalistica dentro la Pa come un problema esclusivamente
economico. In realtà, il problema è molto più serio, e
coinvolge aspetti di tutela professionale sanciti dalla
stessa costituzione. Il contratto dei giornalisti non
stabilisce infatti solo quanto e come questi
professionisti debbano essere pagati, ma ribadisce in
primo luogo la loro necessaria autonomia professionale e
la libertà di questi lavoratori. In pratica, richiamando
la legge istitutiva dell’Ordine, il contratto dovrebbe
garantire ai giornalisti, anche quelli che lavorano per la
Pa, la possibilità di agire nel pieno rispetto della
libertà di stampa.
Ed è proprio su questo aspetto che occorre fare
un’ulteriore, opportuna precisazione: i giornalisti degli
uffici stampa non vanno confusi con i portavoce. I primi
sono infatti al servizio dell’istituzione e la loro
attività è tutelata dalla legge 150/2000 e dalla legge
sull’istituzione dell’Ordine. I secondi, anche se citati
dalla legge 150, svolgono una funzione diversa: sono al
servizio dei politici che li nominano e non è prevista per
questi l’iscrizione obbligatoria all’ordine.
Il giornalista dell’ufficio stampa, quindi, non è al
servizio della politica ma collabora con la politica e
svolge la sua professione come gli altri colleghi, avendo
come interesse primario la verità e l’interesse
collettivo.
COLLABORAZIONE POLITICA
«È diritto insopprimibile dei giornalisti - recita la
legge sulla stampa - la libertà di informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge
dettate a tutela della personalità altrui ed è loro
obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e dalla buona fede». Perché questi principi, riportati da
sempre nel contratto dei giornalisti, siano garantiti
anche a chi esercita nella Pa è indispensabile che il
contratto sia applicato. Questo nell’interesse di tutti e
in primo luogo dei cittadini. Solo il riconoscimento pieno
della professione con l’applicazione del contratto può
consentire a questi giornalisti di rispondere a regole
etiche e deontologiche. Solo una professionalità
“protetta” può portare a comportamenti responsabili
nell’informazione a tutto vantaggio di efficienza e
coerenza nelle modalità di erogazione della comunicazione
pubblica.
Si fa tanto parlare di un sistema dell’informazione
malato, di giornali fatti da collage di comunicati stampa,
di “copia e incolla” tesi a tutelare i potenti di turno.
Forse non sarebbe male ripartire dalla tutela dei diritti
e dalla libertà di chi lavora nelle fonti del nostro
sistema informativo.
di Domenico Pennone
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