|
Il giornalista, all’interno delle amministrazioni pubbliche,
opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi
fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di
informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni.
Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare
e dell’altrettanto importante principio, questa volta diretto
ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma
costituzionale che consente a tutti, e quindi ad
amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere
liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed
ogni altro mezzo di diffusione".
L’ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi
considerato come la fonte primaria dell’informazione verso il
cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente
ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico
dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge
istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei
vari documenti ufficiali dell’Ordine stesso e che regolano
eticamente la professione. Detti documenti riguardano in
particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di
"Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora
"Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi" .
L’ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato
come luogo nel quale so concretizza lo scambio informativo tra
l’Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due
direzioni: da un lato il giornalista "racconta" l’Ente, il suo
modo di funzionare, dall’altro è portatore, all’interno
dell’Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto
all’Istituzione di riferimento.
In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il
dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli
altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di
informazione e comunicazione da quello di operatore
dell’Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle
quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata
può finire col configgere con le esigenze di una informazione
personalistica e subordinata all’immagine.
Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni
è favorire il dialogo tra Ente ed utente, operando per la
perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza
dell’attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi
e la rimozione degli ostacoli che su frappongono alla loro
piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e
organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria
specificità professionale non solo per rendere riconoscibile
l’Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e
rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca
ed attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la
trattazione di temi e notizie di carattere specifico,
organizza strumenti professionali di informazione diretta,
capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano
comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le
istituzioni ed i cittadini.
Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell’osservare
il dettato della legge sulla "privacy", anche se non sempre le
regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono in accorso con quelle fissate per i
giornalisti.
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la
responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata
ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi
doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e
la propria credibilità professionale. Tale obbligo si
sostanzia altresì nel tenere l’informazione distinta da altre
attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando
nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi.
Nelle istituzioni pubbliche di tipo assemblare, tanto più se
queste usufruiscano dell’attività di ufficio stampa in
associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della
dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso,
riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né
forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali
errori o inesattezze.
Nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista
degli Uffici stampa istituzionali non può assumere
collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano
comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed
attendibile operatore dell’informazione.
La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento
professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista,
cui è affidato un compito d’estrema delicatezza: quello di
avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino
e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla
vita e all’attività dell’amministrazione pubblica.
|