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Regolamento recante norme per
l'individuazione dei titoli professionali del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività
di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare
l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 19 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il
presente regolamento individua i titoli per l'accesso del
personale da utilizzare per le attività di informazione e di
comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla
qualificazione professionale del personale che già svolge le
attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti
privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività
formative in materia di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
2. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni
a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, reca:
"Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni". Si
trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione dei titoli per l'accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo
regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi
formativi e di aggiornamento per il personale che già
svolge attività di informazione e di comunicazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
il testo del comma 2 dell'art. 1:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Art. 2.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
1.
L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli
uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe
strutture di cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n.
150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che
disciplinano l'accesso alle qualifiche, e' subordinato al
possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e
per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area
di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei
contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di
contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche
cui si applica il presente regolamento, e' richiesto il
possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione,
del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree
con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in
discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli
post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni
pubbliche e materie assimilate da università ed istituti
universitari pubblici e privati, ovvero di master in
comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente,
presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso
strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le
categorie di personale di cui al comma 2, e' comunque fatta
salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle
disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia
didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale
diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le
relazioni con il pubblico non può essere adibito personale
appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione
riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica
il presente regolamento.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il
pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono,
relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di
corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione
allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base
dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della
propria potestà regolamentare, ad adottare atti di
organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico
in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Il personale assunto per
effetto delle suddette procedure qualora non in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma
formativo di cui al successivo articolo 6.
Note
all'art. 2:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 6:
"Art. 6. - 1. In conformità alla disciplina dettata dal
presente capo e, ove compatibili, in conformità alle
norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e
relative disposizioni attuative, le attività di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e
l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il
cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli
sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attività di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che già le
svolge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo". Si riporta il testo del comma
95, dell'art. 17:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale
serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente; b) modalità e
strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità
degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
- Il decreto del Ministro per l'università e la ricerca
scientifica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, reca:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei.".
Art. 3.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
1.
L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli
uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000,
n.150, e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali
previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali
in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione
negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo
nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di
capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei
giornalisti e' altresì richiesto per il personale che, se
l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo
ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali,
anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in
generale, con i media, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
3. Nessun requisito professionale specifico e' richiesto per
il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti
nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le
amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa
provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista
dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di
organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di
cui ai precedenti commi.
Note
all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 9:
"Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
un ufficio stampa, la cui attività e' in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attività professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri e carico della finanza
pubblica.".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, reca:
"Ordinamento della professione di giornalista". Si
trascrive il testo dell'art. 26:
"Art. 26. - Presso ogni consiglio dell'ordine regionale
o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che
hanno la loro residenza nel territorio compreso nella
circoscrizione del consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei
professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti
che abbiano la loro abituale residenza fuori del
territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di
Roma.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario reca:
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri". Si
trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16. - La carica di segretario generale e'
conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo
del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di
capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonché di
capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente
conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del
Ministero degli affari esteri. Le funzioni di
vice direttore generale sono conferite ad un Ministro
plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per
esigenze di servizio possono essere incaricati di
svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di
gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore
dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28
luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".
Art. 4.
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
1. In
caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2
e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nota
all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 38:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
Art. 5.
Soggetti estranei all'amministrazione
1. Il
conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo
ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e' subordinato al possesso dei requisiti di
cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Art. 6.
Norma di prima applicazione
1. In
fase di prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle
funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di
informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al
personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni.
La conferma può essere effettuata anche se il predetto
personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di
informazione, in mancanza del requisito professionale della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle
funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono,
sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7,
l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme
vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle
pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e
delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni
stesse, delle università ed istituti universitari e di altri
soggetti pubblici e di società private specializzate nel
settore. I programmi annuali della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente
adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze
formative previste dal presente regolamento.
3. Le attività formative del personale in servizio sono
portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di
formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha
frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di
durata non inferiore a quelle previste dall'allegato A,
lettera A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da
università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche
nonché strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi,
relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui
all'allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni
potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini
dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al
successivo articolo 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di
comunicazione ed informazione e' assegnato ad altre funzioni
se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma
formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello
della funzione svolta presso l'amministrazione di
appartenenza.
Art. 7.
Interventi formativi
1. Le
strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150,
l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già
in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione
ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo
quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Nota
all'art. 7:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Il testo del comma 2
dell'art. 4, e' riportato in nota all'art. 8.
Art. 8.
Strutture private abilitate alle attività di formazione
1. Per
le attività di formazione di cui all'articolo 6 le
amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture
pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con
specifica esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla
selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di
cui all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole
amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi
individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001 Ministeri
istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
Nota
all'art. 8:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 4:
"Art. 4. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano,
nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale
da adibire alle attività di informazione e di
comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli
formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni
centrali, dalle università, con particolare riferimento ai
corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie
assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ),
nonché da strutture pubbliche e private con finalità
formative che adottano i modelli di cui al comma 1.".
Allegato
A
(articolo 7, comma 1)
CRITERI,
MODALITÀ E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A)
Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e
aggiornamento.
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il
pubblico e strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli
interventi formativi devono avere una durata minima di novanta
ore per il personale che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento svolga l'attività di comunicazione od
informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il
periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici
sopra indicati i corsi devono avere una durata minima di
sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due
anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta ore
ove il periodo sia inferiore.
B)
Modalità.
L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere
progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni
modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e
finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri
(conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti
e stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di
esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve
essere metodologicamente privilegiato un modello didattico
principalmente fondato su:
lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi
innovativi in tema di comunicazione;
incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli
uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e,
più in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica
utilità.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa
dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per
cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e
tematici di comune interesse. Le amministrazioni potranno
avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi
a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione
dei contenuti in autoistruzione e' considerata utile ai fini
del raggiungimento del numero di ore di formazione previsto
nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti
differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni
di comunicazione ed informazione che in relazione al livello
di responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno
con prove finali di profitto.
C)
Supporti multimediali e formazione a distanza.
Le attività formative sono svolte con supporti multimediali.
Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e
per un numero di ore non superiore al cinquanta per cento del
monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può
essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I
relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di
coerenza con i moduli di erogazione d'aula e dovranno
prevedere test di verifica, valutazione e controllo del
percorso di apprendimento del discente.
D)
Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il
numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di
interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale
che già svolge attività di informazione e comunicazione
dovranno assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni
pratiche, case studies, simulazioni anche operative, confronto
con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline
specifiche della comunicazione e dell'informazione con
particolare riferimento all'attività delle istituzioni
pubbliche.
La partecipazione ai corsi e' obbligatoria.
La frequenza non può essere inferiore all'ottanta per cento
del totale delle ore complessive previste al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di
formazione.
E)
Contenuti.
Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i
seguenti temi:
tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione
istituzionale e di interesse generale;
analisi dei processi di trasformazione dei sistemi
amministrativi;
il quadro normativo riguardante l'informazione, la
comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;
le tecniche e strumenti della comunicazione e
dell'informazione, l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità
della comunicazione pubblica su Internet;
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle
campagne di informazione;
il marketing nel sistema pubblico;
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
logiche organizzative e strategie comunicative;
le tecniche di relazioni pubbliche;
la comunicazione interpersonale;
i new media;
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di
comunicazione;
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B
(articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE
ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.
A)
Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che
si intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato
A previsto dall'art. 7 del regolamento.
B)
Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della
formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo
della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C)
Documentata competenza nello specifico settore della
comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D)
Livello professionale dei formatori che devono essere di
accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in
discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e
docenza universitaria relativa alle discipline amministrative,
iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla
comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da
almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche
e private in settori relativi alla progettazione organizzativa
ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione,
altre analoghe e qualificate figure professionali).
E)
Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di
valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo il
ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
F)
Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G)
Ricorso alle tecnologie della comunicazione e
dell'informazione e disponibilità di sale multimediali
attrezzate.
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